la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Il secondo comma dell'articolo 2 della legge regionale 23 marzo
1990, n. 34, e' cosi' sostituito:
    "2.  I contributi obbligatori dei consiglieri in carica di cui al
primo comma, lettera a)  dell'articolo  3  della  legge  regionale  7
gennaio  1987,  n. 4, sono ridotti all'uno per cento della indennita'
mensile lorda stabilita per i consiglieri stessi  in  relazione  alle
funzioni   di  istituto  espletate.  Il  fondo  per  la  liquidazione
dell'indennita' di fine mandato resta alimentato come indicato  nelle
restanti  voci  inserite  nell'articolo  stesso. La presente norma si
applica a decorrere dal  primo  del  mese  successivo  alla  data  di
approvazione della legge stessa".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.
    Roma, 8 luglio 1991
 
                                GIGLI
 
  Il  visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 1› luglio
1991.