la seguente legge: Art. 1. 1. Il secondo comma dell'articolo 2 della legge regionale 23 marzo 1990, n. 34, e' cosi' sostituito: "2. I contributi obbligatori dei consiglieri in carica di cui al primo comma, lettera a) dell'articolo 3 della legge regionale 7 gennaio 1987, n. 4, sono ridotti all'uno per cento della indennita' mensile lorda stabilita per i consiglieri stessi in relazione alle funzioni di istituto espletate. Il fondo per la liquidazione dell'indennita' di fine mandato resta alimentato come indicato nelle restanti voci inserite nell'articolo stesso. La presente norma si applica a decorrere dal primo del mese successivo alla data di approvazione della legge stessa". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio. Roma, 8 luglio 1991 GIGLI Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 1 luglio 1991.